Applicazione dell'art. 15, Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
A decorrere dal 1 Gennaio 2012 non saranno più rilasciati certificati da produrre presso la Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Gli utenti dovranno, pertanto, avvalersi dell'autocertificazione.
In ogni caso, su tutti i certificati rilasciati al pubblico, sotto pena di nullità, sarà apposta la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Per i certificati dell'anagrafe è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e i diritti di segreteria per ciascun documento.