IL SINDACO
RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 24/01/2013 con la quale è stato vietato l'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile in c.da Padula, in seguito alla nota fax della ASL Lanciano-Vasto Chieti - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione del 22/01/2013 prot. n. 375;
VISTO la nota del CON.I.V. di Vasto prot. n. 34/SL/jc/LP datata 24/01/2013, pervenuta al prot. comunale in data odierna al n. 820, con la quale si comunica che ai sensi della nota dell'ASL Lanciano-Vasto Chieti - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione del 24/01/2013 prot. n. 441, l'acqua distribuita anche in c.da Padula non può essere utilizzata o destinata all'uso umano, incluse le pratiche di igiene personale, ma utilizzabile solamente per servizi igienici;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo;
DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;
VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");
VISTI: - il Testo Unico in materia di leggi sanitarie; - l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000; - l'art. 5 del D.M. del 2703/1991; - il D.Lgs. n. 31/2001; - gli artt. 7 e ss , Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
E' VIETATO, in c.da Padula, sino a nuovo ordine, l'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile, incluse le pratiche di igiene personale;
INFORMA
che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua per l'uso potabile, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti
DISPONE
che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché:
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montenero di Bisaccia;pubblicata sul sito internet del Comune di Montenero di Bisaccia;nonché trasmessa all'A.S.Re.M. - Dipartimento di Prevenzione ed all'A.R.P.A.M. ed all'ASL Lanciano-Vasto-Chieti - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione.
La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.
IL SINDACO
(Avv. Nicola TRAVAGLINI)